Legge 3.2012

legge salva suicidi

La legge 3.2012, denominata SALVA SUICIDI, è stata varata per risolvere le situazioni di crisi createsi per sovraindebitamento. intervenendo con dei meccanismi atti a superare la sproporzione tra i debiti contratti e la loro estinzione.

I vantaggi che offre sono importanti in quanto consente:

  • la sospensione delle procedure esecutive;
  • la dilazione del pagamento dell'imposta IVA;
  • lo stralcio dei debiti chirografari.


ITER PROCEDURALE

Innanzi tutto il debitore si deve presentale al Tribunale competente un'istanza, per la nomina di Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ovvero un ente pubblico formato da figure professionali quali Avvocati, Notai, Commercialisti, avente le stesse funzioni di un curatore fallimentare. L'OCC verificherà il piano di ristrutturazione presentato e ne darà comunicazione ai creditori. In tal modo, avviata la procedura di composizione della crisi, sarà possibile opporsi alle procedure esecutive, agli atti di precetto, ai pignoramenti, alle aste immobiliari e avviare la ristrutturazione del debito complessivo, secondo le tre previste modalità:

  • piano del consumatore, riservato alle persone fisiche, per debiti non rapportabili ad attività imprenditoriali o professionali;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti, per professionisti, piccoli imprenditori e start-up innovative;
  • liquidazione dei beni, per professionisti, piccoli imprenditori e start-up innovative.


Piano del consumatore. E' prevista un'unica rata mensile, senza interessi, ripartita secondo le classi di merito tra i creditori. Le ipoteche, i contributi sociali e l'IVA dovranno, ad esclusione degli interessi, essere pagate integralmente, mentre per gli altri debiti, come i finanziamenti si può procedere ad uno stralcio. Il piano di rientro può arrivare a 144 mesi e non prevede l'assenso dei creditori ma solo l'approvazione del Tribunale.

Accordo di ristrutturazione dei debiti. Sono presi in considerazione solo i debiti derivanti da attività d'impresa. Viene elaborato un piano di rientro da presentarsi in Tribunale, e se vi sarà almeno il consenso del 60% di tutti i creditori, fatta eccezione per i crediti privilegiati, quali le ipoteche, il Tribunale, verificata la fattibilità e la legittimità della procedura, ne approverà l'esecuzione.

Liquidazione del patrimonio. Mediante la legge 3.2012, il debitore può presentare, in alternativa ad un piano di rientro, la liquidazione dell'intero suo patrimonio (beni mobili e immobili, crediti esigibili e maturandi). Con il ricavato, se saranno, anche solo parzialmente, soddisfatti tutti i creditori, il debitore sarà finalmente liberato dai propri impegni di pagamento. La procedura di liquidazione avviene attraverso l'OCC ed ha la durata massima di anni 4+1, durante i quali i debiti sono congelati e le procedure esecutive sono sospese.

Crediti & Debiti, Via Nepi, 9 - 00191 Roma, Tel. 800 811 420
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